TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE
RICORSO
(con istanza di sospensiva)
Proposto da
LEGAMBIENTE - CIRCOLO VERBANO, circolo locale di Legambiente con personalità giuridica propria, aderente ed organo dell’associazione ambientalista riconosciuta con D.M. 20 Febbraio 1987 ai sensi dell’art. 13 L. 8 Luglio 1986 n. 349, in persona del Presidente pro tempore, D.ssa Amelia Alberti, con sede in Verbania, Via alle Fabbriche 8, codice fiscale 93018040035, e domicilio eletto in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7 (studio avv.Pittaluga), difesa dall’avvocato Francesco Sicher di Arona giusta delega rilasciata a margine,
ricorrente-
contro
Il PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, sede prefettizia, Via Buonarroti 100, Verbania
Convenuto-
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI(costituito tra le società Acetati spa, Italpet spa, Expedio Otto spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verbania; Viale Azari n. 110
Controinteressato-
ITALPET spa, con sede in Verbania, Viale Azari 110, in persona del proprio legale rappresentante
Controinteressato
per l'annullamento, previa sospensione
del decreto prefettizio 21 Giugno 2003, mai notificato alla ricorrente, emesso dal Prefetto della Provincia del VCO quale Commissario delegato con ordinanza 11.12.02 n. 3257 del Presidente del Consiglio dei Ministri "per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare e superare la situazione di emergenza socio-ambientale in ordine all’inquinamento causato dai reflui prodotti dalle società Acetati spa, Italpet spa, ed Expedio Otto srl" nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e connessi al procedimento, con particolare riferimento all’ordinanza prefettizia 30.04.03 (prot.452/emer/ilm/20.8/GAB) non notificata;
entrambe nella parte in cui consentono lo scarico di sostanze di provato potere cancerogeno, nei limiti ivi indicati, in deroga alle previsioni di cui all’art. 34, comma 1°, ma particolarmente quelle di carattere penale espresse dall’art. 59 D.lgs 152/99 in relazione alla tab. 5 dell’allegato 5.
FATTI
In data 12.03.02 il Circolo Verbano di Legambiente presentava un esposto alla Procura della Republica di Verbania denunziando la sussistenza di scarichi nelle acque del Lago Maggiore, in comune di Verbania, tramite condotta, anche di sostanze cancerogene non dichiarate nell’ambito dell’attività delle ditte Acetati ed Italpet.(all esposto)
A seguito di tale esposto si è instaurato un procedimento penale nei confronti di numerosi soggetti, aventi qualifiche diverse nell’ambiito delle tre società Acetati, Italpet, Expedio Otto, imputati di gravi fatti di inquinamento sostanzialmente consistenti nell’aver realizzato uno scarico industriale senza autorizzazione, in particolare contenente formaldeide (più tecnicamente aldeide formica), sostanza pericolosa in quanto di provato potere cancerogeno secondo le indicazioni dell’agenzia internazionale sulla ricerca sul cancro (IARC) classe 2A. (all.decreto di citazione a giudizio 10.02.03)
Parallelamente all’iniziativa penale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso un’ordinanza atta a fronteggiare "la grave situazione d’emergenza socio ambientale, venutasi a creare nel territorio del Comune di Verbania per effetto della presenza di sostanze gravemente inquinanti e pericolose per la salute dell’uomo e per l’ambiente nei reflui scaricati nell’impianto di depurazione della società Acetati spa, immessi nel Lago Maggiore"(all.Ord. Pres. Cons. Ministri)
Con tale provvedimento sono state disposte: a) la immediata eliminazione "di qualsiasi forma di diluizione con acque di raffreddamento"; b) la riduzione nei limiti di legge della concentrazione di aldeidi (sostanze cancerogene per IARC ex tabella 5 D.L. 13 maggio 99 n. 152); c) la riduzione dei parametri di C.O.D., azoto ammoniacale e del rame; d) il pieno rispetto delle più restrittive disposizioni di legge in materia di scarichi sensibili (Vedi ordinanza- art.2)
L’ordinanza ha altresì disposto in via temporanea la possibilità di derogare - nei limti di cui all’art. 5 dell’atto stesso - i parametri del C.O.D., dell’azoto ammoniacale e del fosforo, con esclusione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (tra cui appunto le sostanze di provato potere cancerogeno)
Il Commissario - in coerenza con quanto sopra - adottava quindi decreto 21.12.02 che consentiva la deroga ai parametri di legge per le sostanza NON pericolose, ma prescriveva il rigoroso rispetto della legge per quelle pericolose.
Si ricorda che la legge (la sanzione penale di cui all’art. 59 D.lgs 152/99) prescrive che tali sostanze non possano essere contenute negli scarichi in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.
Cioè non debbono sussistere.
Nel corso del commissariamento prefettizio dell’azienda l’ARPA ha rilevato, oltre alle già citata formaldeide, anche la presenza di altre sostanze cancerogene per IARC, classe 2b, ed in particolare acetamide, triossido di antimonio (all. referti analitici ARPA)
Mentre per la famiglia chimica delle aldeidi (tra cui la formaldeide) il D.Lgs 152/99 prevede una concentrazione limite quantificata di sostanza scaricabile (1/mg/l totale - tabella 3), per acetamide e triossido di antimonio, sostanze tutte pericolose e cancerogene per definizione ex lege, il Ministero dell’Ambiente esprimeva parere che "si deve ottenere l’obiettivo, perseguibile con le tecnologie disponibili, di rimozione totale dall’effluente."(allegato)
Come previsto dall’art. 59, citato, in relazione all’art. 34, comma 1°.
In data 30.04.03 il Prefetto emetteva infatti ordinanza in tal senso, e quindi disponeva: a) l’adozione di cautele atte ad aumentare la capacità di rimozione dell’acetamide dell’impianto di depurazione; b) ridurre l’uso della formaldeide sino ad ottenere prodotti senza il suo utilizzo; c) segregare le acque di lavaggio dei filtri, da smaltire come rifiuti, in relazione al triossido di antimonio.(all ordinanza prefettizia 30.04.03 - prot.531)
Lo stesso giorno, con altra ordinanza significativamente contraddittoria rispetto alla prima, sulla base di una nota dell’Ist. Superiore di Sanità che proponeva limiti diversi dallo zero, ovvero "la rilevabilità strumentale", rimodulava il progetto di sperimentazione e individuava dei valori limite anche per le sostanze pericolose, acetamide e triossido di antimonio, così derogando la legge che non consente nemmeno la rilevabilità di quelle sostanze. (all.ordinanza prefettizia 30.04.02 -prot. 452)
Sempre in data 30.04.03 il Presidente del Consiglio dei Ministri disponeva proroga di sei mesi dello stato di emergenza e commissariamento.
In data 21.06.03 il Prefetto emetteva quindi decreto di proroga sino al 30.11.03 dell’autorizzazione allo scarico, "subordnata all’osservanza delle prescrizioni dettate con proprio precedente decreto 2299 del 21.12.02."
Apparantemente il provvedimento sembra non consentire deroga alcuna alla possibilità di effettuare scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 più volte citata, ma la motivazione dell’atto porta invece a conclusioni chiaramente opposte, essendo ivi espressamente confermati i limiti disposti con il precedente decreto 30.04.03 (prot.452)
Ne consegue che gli scarichi delle tre aziende, effettuati in via congiunta tramite Consorzio appositamente costituito in data 17.12.02 ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.152/99, contengono o comunque potrebbero legittimamente contenere anche le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 dell’allegato 5 in concentrazioni quantificate non previste dalla normativa.
I provvedimenti impugnati sono quindi in tutta evidenza illegittimi e debbono essere annullati per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
Violazione di legge - art. 59, comma 2° D.Lgs. 152/99 - art. 25 Cost. Ed 1 cod.pen. - Violazione del principio di legalità e di riserva di legge
Il cosiddetto "principio di legalità", pacificamente ammesso sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, implica il fatto che "la delimitazionedelle fattispecie incriminatrici rientra nei compiti esclusivi del Parlamento quale organo costituzionale." (Cass. Sez.Unite 26.05.84)
Le principali conseguenze di tale principio, di legalità e tassatività della norma penale, sono molto note e se ne indicano i cardini essenziali:
"La fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in materia ambientale, nè possono intevenire negativamente con le norme penale, considerando lecita un’attività penalmente sanzionata dall’ordinamento statale." (Cass.14.11.89 , Predieri; idem Cass. 2.1283, Spinozzi)
"In tema di norme penali in bianco, è legittima la legge che, nel configurare una sanzione penale, si rimette, per la specificazione di singoli elementi della fattispecie, ad atti non dotati di valore di legge, quali anche gli atti della pubblica amministrzione" (Cass.8.6.87 - Gamboso)
Nell’applicare tali principi generali al caso che ci interessa notiamo una norma penale incriminatrice specifica, l’art.59 D.Lgs. 152/99, che costituisce una specifica norma incriminatrice penale, individuata nel comportamento di chi effettui o mantenga uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze perisolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, con pena dell’arresto da tre mesi a tre anni.
La norma incriminatrice è completa in sè, e non prevede possibilità d’integrazione in nessun atto amministrativo (concessione edilizia, prescrizioni d’autorizzazione, e simili)
Essa va infatti connessa alla previsione dell’art. 34 tali sostanze non possono essere presenti in limiti superiori a quelli di "rilevabilità", quindi in quantità talmente limitate da non essere tecnicamente rilevabili.
L’art. 28 prevede ed aggiunge che "le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’allegato 5", per scarichi in acque superficiali, in relazione ad una serie di sostanze che sono appunto indicate nella tabella 5.
Se ne conclude che i limiti di legge sono inderogabili e, nel caso delle sostanze che ci interessano e che vengono scaricate in acque superifciali, sono pari a zero. (cioè non debbono essere "rilevabili")
Con i propri provvedimenti 30.04.03 e 21.06.03 il Prefetto, Commissario straordinario, interferisce negativamente con la norma penale e la delimita illegittimamente.
Più precisamente tende a escludere dalla fattispecie di reato lo scarico di sostanze pericolose qualora queste siano inferiori ai limiti stabiliti unilateralmente dallo stesso Prefetto nel proprio provvedimento.
Tale interferenza con la norma incriminatrice, che NON E’ una norma penale "in bianco", costituisce indubbio motivo di illeggittimità dell’atto amministrativo, che viola esso stesso la legge (art. 25, comma 2° cost., art. 1 cod.pen, art.59, comma 3° d.lgs 152/99)
In sovrapprezzo, con gravissimo pericolo per l’uomo e per l’ambiente del Lago Maggiore "area sensibile" ai sensi dell’art. 18 D.Lgs.152/99, trattandosi di sostanze definite per legge quali "di provato potere cancerogeno" e "pericolose per l’uomo"
SULLA SOSPENSIVA
Il pericolo ed il danno irreparabili contenuti nei provvedimenti impugnati sono assolutamente evidenti; già il primo decreto del Presidente del Consiglio riferisce di un grave stato di emergenza ambientale.
Tale stato di emergenza di concretizza nella presenza nel Lago Maggiore, proprio nella stagione estiva ed in presenza di migliaia di bagnanti, di sostanze cancerogene e pericolose per legge, sostanze che la legge stessa esclude possano essere presenti in uno scarico industriale tanto più se recapitanti in aree sensibili.
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Tutto ciò premesso l’associazione ricorrente
CHIEDE
L’annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro loro connesso, presupposto e conseguente, previa sua sospensione.
Con favore di spese di giudizio.
Allega documenti come da lista.
Arona – Torino 21 Agosto 2003
Avv. Francesco Sicher
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP presso il Tribunale di Verbania, ad istanza ut supra ho notificato il presente ricorso
al PREFETTO della Provincia del VCO, allo stesso consegnsndone copia presso la sede prefettizia di Verbania, Via Buonarroti n. 100, ed ivi a mani
Al Consorzio Depurazione Reflui Industriali tra le società Acetati, Italpet ed Expedio Otto, consegnandone copia presso la sede in Verbania, Viale Azari 110, ed ivi a mani
Al ITALPET spa., alla stessa consegnandone copia presso la sede di Verbania, Viale Azari n. 110, ed ivi a mani