CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE

Il recente Decreto Ministeriale potrebbe rappresentare il punto di partenza

per pianificare le installazioni in modo da rendere minima l’esposizione dei Cittadini

Dopo anni di totale assenza di normative di legge, finalmente è arrivato il Decreto per combattere il cosiddetto "elettrosmog" ad alta frequenza, cioè quell’insieme di campi elettrici e magnetici che sono generati principalmente dai ripetitori per radio, televisione e telefoni cellulari.

Che questi campi siano potenzialmente pericolosi per la salute è ormai una preoccupazione di tutti e non più solo del mondo ambientalista.

In particolare risultano essere i bambini i più esposti alle conseguenze di questo nuovo "pericolo pubblico" introdotto dalle moderne tecnologie.

Se, da un lato, quei cittadini che lo ritengono opportuno hanno il diritto di poter fruire dei miglioramenti della qualità della vita collegati all’uso del "telefonino cellulare", dall’altro tutti i cittadini hanno il diritto di essere tutelati dal rischio delle conseguenze sanitarie che possono derivare proprio dalla presenza di quelle antenne di trasmissione che permettono ai cellulari di funzionare (tecnicamente dette "stazioni radio base").

Come fare allora a "salvare capra e cavoli"?

Come Legambiente sostiene da anni, occorre imporre ai vari gestori della telefonia italiana di osservare precise regole per la installazione dei loro impianti di trasmissione e, soprattutto, di pianificarle in modo da rendere minima la esposizione dei cittadini.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381/98, entrato in vigore il 3 Gennaio 1999, va finalmente in questa direzione!

Non basterà più che Tim o Omnitel o Wind, o altri, convincano i proprietari di un certo palazzo a lasciarsi installare sul tetto le antenne in cambio di 20 o 30 milioni all’anno di affitto! Ora, come minimo, dovranno essere rispettati anche precisi valori massimi di campo elettrico e magnetico nella zona circostante dove possono soggiornare le persone.

Inoltre i Comuni dovranno essere garanti della salute dei loro cittadini e pianificare queste installazioni in modo da rendere minima l’esposizione conseguente.

Per i piccoli Comuni il problema si può facilmente risolvere consentendo l’installazione solo fuori dall’abitato, per le città invece le Amministrazioni comunali dovrebbero individuare preventivamente zone idonee (ad esempio aree non abitate, degradate, industriali, ecc) e consentire l’installazione solo all’interno di queste, facendo un vero e proprio piano preventivo.

Anche dove non ci sono abitazioni, occorrerà comunque tenere presente che installare un’antenna, oltre che modificare il paesaggio, significa vincolare l’uso futuro dell’area circostante, nella quale si estenderà il campo elettromagnetico generato dall’antenna stessa.

Secondo Legambiente, i Cittadini che abitano o lavorano o hanno figli che frequentano scuole nel raggio di duecento metri da uno di questi "ripetitori" (già installati o in fase di installazione) farebbero bene a cercare di "vederci chiaro" da subito. Questi Cittadini, da qualunque zona del Piemonte, possono segnalare il proprio caso e chiedere consiglio a Legambiente, telefonando al numero 011-88.71.76 al pomeriggio dei giorni lavorativi, oppure scrivendo a Legambiente Piemonte, Murazzi del Po, 57 - 10123 Torino.

Purtroppo, quando si parla di campi elettromagnetici, sappiamo che non ci sono solo quelli generati dalle antenne per i telefoni cellulari o da quelle radiotelevisive, ma ci sono anche gli elettrodotti, gli elettrodomestici, ... gli stessi telefonini, che si usano a pochi centimetri dal cervello: per tutti questi altri casi la normativa esistente è del tutto insufficiente, anche se pare che prossimamente il Parlamento sia intenzionato a colmare questa colpevole lacuna. Legambiente ha pronte le proposte: ne parleremo prossimamente.

Gian Piero Godio - Legambiente Piemonte

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Estratto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381

del 10 Settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.11.98.

Art. 4, comma 1

... la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi ... e l’adeguamento di quelli preesistenti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

 

 

Art. 4, comma 2

... in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico, intesi come valori efficaci, e, per le frequenze comprese tra 3MHz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente.

Art. 5, comma 1

Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all’articolo 4, comma 2, devono essere effettuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

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