CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE
Il recente Decreto Ministeriale potrebbe rappresentare il punto di partenza
per pianificare le installazioni in modo da rendere minima lesposizione dei Cittadini
Dopo anni di totale assenza di normative di legge, finalmente è arrivato il Decreto per combattere il cosiddetto "elettrosmog" ad alta frequenza, cioè quellinsieme di campi elettrici e magnetici che sono generati principalmente dai ripetitori per radio, televisione e telefoni cellulari.
Che questi campi siano potenzialmente pericolosi per la salute è ormai una preoccupazione di tutti e non più solo del mondo ambientalista.
In particolare risultano essere i bambini i più esposti alle conseguenze di questo nuovo "pericolo pubblico" introdotto dalle moderne tecnologie.
Se, da un lato, quei cittadini che lo ritengono opportuno hanno il diritto di poter fruire dei miglioramenti della qualità della vita collegati alluso del "telefonino cellulare", dallaltro tutti i cittadini hanno il diritto di essere tutelati dal rischio delle conseguenze sanitarie che possono derivare proprio dalla presenza di quelle antenne di trasmissione che permettono ai cellulari di funzionare (tecnicamente dette "stazioni radio base").
Come fare allora a "salvare capra e cavoli"?
Come Legambiente sostiene da anni, occorre imporre ai vari gestori della telefonia italiana di osservare precise regole per la installazione dei loro impianti di trasmissione e, soprattutto, di pianificarle in modo da rendere minima la esposizione dei cittadini.
Il decreto del Ministero dellAmbiente n. 381/98, entrato in vigore il 3 Gennaio 1999, va finalmente in questa direzione!
Non basterà più che Tim o Omnitel o Wind, o altri, convincano i proprietari di un certo palazzo a lasciarsi installare sul tetto le antenne in cambio di 20 o 30 milioni allanno di affitto! Ora, come minimo, dovranno essere rispettati anche precisi valori massimi di campo elettrico e magnetico nella zona circostante dove possono soggiornare le persone.
Inoltre i Comuni dovranno essere garanti della salute dei loro cittadini e pianificare queste installazioni in modo da rendere minima lesposizione conseguente.
Per i piccoli Comuni il problema si può facilmente risolvere consentendo linstallazione solo fuori dallabitato, per le città invece le Amministrazioni comunali dovrebbero individuare preventivamente zone idonee (ad esempio aree non abitate, degradate, industriali, ecc) e consentire linstallazione solo allinterno di queste, facendo un vero e proprio piano preventivo.
Anche dove non ci sono abitazioni, occorrerà comunque tenere presente che installare unantenna, oltre che modificare il paesaggio, significa vincolare luso futuro dellarea circostante, nella quale si estenderà il campo elettromagnetico generato dallantenna stessa.
Secondo Legambiente, i Cittadini che abitano o lavorano o hanno figli che frequentano scuole nel raggio di duecento metri da uno di questi "ripetitori" (già installati o in fase di installazione) farebbero bene a cercare di "vederci chiaro" da subito. Questi Cittadini, da qualunque zona del Piemonte, possono segnalare il proprio caso e chiedere consiglio a Legambiente, telefonando al numero 011-88.71.76 al pomeriggio dei giorni lavorativi, oppure scrivendo a Legambiente Piemonte, Murazzi del Po, 57 - 10123 Torino.
Purtroppo, quando si parla di campi elettromagnetici, sappiamo che non ci sono solo quelli generati dalle antenne per i telefoni cellulari o da quelle radiotelevisive, ma ci sono anche gli elettrodotti, gli elettrodomestici, ... gli stessi telefonini, che si usano a pochi centimetri dal cervello: per tutti questi altri casi la normativa esistente è del tutto insufficiente, anche se pare che prossimamente il Parlamento sia intenzionato a colmare questa colpevole lacuna. Legambiente ha pronte le proposte: ne parleremo prossimamente.
Gian Piero Godio - Legambiente Piemonte
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Estratto dal Decreto del Ministero dellAmbiente n. 381
del 10 Settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.11.98.
Art. 4, comma 1
... la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi ... e ladeguamento di quelli preesistenti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare lesposizione della popolazione.
Art. 4, comma 2
... in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su unarea equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico, intesi come valori efficaci, e, per le frequenze comprese tra 3MHz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dellonda piana equivalente.
Art. 5, comma 1
Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e allarticolo 4, comma 2, devono essere effettuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
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