
Oggi 27 settembre 2007 la Corte d’Appello di Milano I° Sezione Penale ha mandato assolta perché il fatto non costituisce reato la dr.ssa Amelia Alberti Presidente del Circolo Verbano di Legambiente, assistita dall’avv. Alberto Zanetta del Foro di Verbania.
In primo grado il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VIII° Penale in composizione monocratica, alla udienza del 12 ottobre 2005, aveva giudicato la dr.ssa Amelia Alberti colpevole del reato p. & p. dall’art.595 commi 1 – 2 & 3 C.P. perché, quale legale rappresentante di Legambiente – Circolo Verbano, con sede in Verbania Pallanza, pubblicava sul sito Internet “www.legambienteverbano.com” il contenuto di una denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria di Verbania nei confronti della Vinavil di Villadossola, che qui s’intende integralmente riportato, recante la foto dello stabilimento Vinavil con la didascalia “Un simbolo storico della chimica di Villadossola” e, in neretto, l’enunciazione “Anche Vinavil scarica cancerogeni nel lago” e più sotto il seguente sottotitolo “Denunciata l’azienda per avere camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento 27.11.2003” – con le aggravanti di avere attribuito un fatto determinato e di avere utilizzato un mezzo di pubblicità – In Milano l’1 dicembre 2003 ed in permanenza attuale – e condannata, concesse le attenuanti generiche ex art. 62bis CP prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di €. 200,00= (duecento/00=) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, (pena sospesa e non menzione); con altresì condanna al risarcimento dei danni alla costituita Parte Civile da liquidarsi in separata sede, nonché rifusione alla stessa Parte Civile delle spese di costituzione & difesa liquidate in complessivi €. 3.638,00=, di cui €. 3.150,00= per onorario; e condanna dell’imputata – ex artt. 536 CPP & 36 CP – alla pubblicazione per esteso della sentenza a sue spese sul sito internet “www.legambienteverbano.com”.
La Corte d’Appello di Milano Sezione I° Penale depositerà entro sessanta giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione.