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PROCEDURA
IRREGOLARE PER LA STRADA DI VOGOGNA
Il Comune sembra
insistere per una procedura di VIA
irregolare. Ci siamo
appellati alla Provincia.
20.10.04
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA VCO ALL’ASS.RE PROV.LE ALL’AMBIENTE ALL’ASS.RE PROV.LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE p.c. ALL’UFFICIO LEGALE DELLA PROVINCIA
Oggetto: PATTO TERRITORIALE DEL VCO. VIABILITA’ DI ARROCCAMENTO ALLE CAVE (VOGOGNA). IPOTESI DI NUOVA PROCEDURA DI VIA COMUNALE. CONTESTAZIONE.
Come è noto e ampiamente riportato anche dagli organi di stampa, abbiamo contestato fin dall’inizio, insieme con una parte della popolazione di Vigogna e con la Minoranza consiliare, la costruzione della strada di arroccamento alle cave in oggetto. La nostra opposizione era argomentata con motivi di carattere paesaggistico-ambientale, di sicurezza e di convenienza economica, ma anche con motivi di carattere formale, che sottintendono motivi di carattere sostanziale, come vedremo. Il progetto era stato sottoposto a procedura di VIA, di tipo "comunale" ai sensi dell’All. B3 alla LR 40/98 (Progetti di infrastrutture: strade extraurbane secondarie comunali). La costruzione della strada, il cui gravissimo impatto ambientale è già ben evidente, è da qualche mese fermo per intervento della Magistratura, che aveva riscontrato alcune irregolarità, e per motivi di carattere tecnico. Per riprendere i lavori, la Giunta ha convenuto sulla necessità di un progetto profondamente rinnovato e quindi di una nuova procedura di VIA, ancora di tipo comunale. Il progetto gode di un finanziamento sui Patti Territoriali del VCO, coordinati dalla Provincia, la quale recentemente ha concesso al Comune una proroga di dodici mesi al termine di esecuzione dei lavori, e anche un ulteriore finanziamento per migliorare la viabilità di raccordo con la strada provinciale. Per far valere le nostre ragioni e quelle dei cittadini che ci avevano contattato, ci siamo anche rivolti al Tar con un ricorso attualmente all’attenzione del Consiglio di Stato. Il principale argomento formale che abbiamo opposto nel ricorso al Tar riguardava proprio alcune competenze della Provincia, che nella fattispecie le sono state a nostro avviso sottratte dal Comune di Vogogna, nel punto della procedura di VIA. Infatti, a nostro vedere, la procedura di VIA corretta sarebbe dovuta essere quella di tipo "provinciale". Riporto a questo proposito quanto scritto dal nostro legale (il testo integrale del ricorso al Tar è pubblicato nel nostro sito web). …. MOTIVI PRIMO: Incompetenza / Violazione di Legge in relazione al comb. disp. degli artt. 2, 4 e 6 L. R. Piemonte 40/98 - Mancata sottoposizione del progetto complessivo, relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari, alla procedura di VIA da parte della Provincia del VCO La Legge Regionale del Piemonte n. 40/98 in tema di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" al suo articolo 4, comma 5° prevede che "qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie o ancora preveda un’opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari". Detta norma, letta in combinato con quanto dettato dagli artt. 2 e 6 della medesima L.R. Piemonte 40/98, rende manifesta la circostanza che in Piemonte, quando si vogliano realizzare opere che ricadono sotto PIU’ procedure di VIA (comunale, provinciale, regionale), NON si eseguono diverse Valutazioni di Impatto Ambientale, una per ciascun ambito, bensì deve necessariamente ed obbligatoriamente darsi corso ad un’unica VIA da parte dell’Ente Territoriale Sovraordinato (la Regione, per opere che riguardino Provincia e Regione, la Provincia per opere che riguardino Comune e Provincia…). Nel caso che ci occupa, dunque, dal momento che trattasi di un’opera espressamente finalizzata all’attivazione di cave, attivazione che, a sua volta, necessita di una procedura di VIA provinciale, l’INTERO PROGETTO nel suo complesso (e quindi anche la parte relativa alla viabilità di arroccamento) avrebbe dovuto essere sottoposto ad una procedura di VIA promossa dalla Provincia del VCO e non dal Comune di Vogogna. Ne consegue l’assoluta illegittimità – per INCOMPETENZA - di tutti gli atti ed i provvedimenti assunti nell’ambito di tale procedura, non ultima, l’impugnata Delibera della G.M. del Comune di Vogogna n. 75 del 05.12.2003. ….. Ebbene, il Comune di Vogogna, costretto dall’intervento delle Forze dell’ordine e dalle insormontabili difficoltà tecniche, ha dovuto sospendere nello scorso mese di luglio i lavori per il fallimento manifesto dello studio progettuale approvato in sede di VIA e ora intende ridare un incarico a professionisti, per rimaneggiare il progetto e renderlo tecnicamente fattibile. Ma tutto ciò obbliga il Comune stesso ad una nuova procedura di VIA, che, stando alla DGC del 12.10.04 n. 98, sarà ancora di tipo comunale, e quindi ancora una volta illegittima, confermando il sopruso ai danni dell’Amministrazione provinciale, titolare legittima della procedura di VIA corretta. La strada, infatti, è da considerare senza dubbio opera connessa alla riapertura delle cave, e la riapertura delle cave deve essere prioritariamente certa, prima di costruirne la strada di accesso. Ciò premesso, noi chiediamo alla Provincia, nella sua rinnovata composizione, di prendere in esame la situazione, almeno per quanto riguarda l’aspetto che è di sua stretta competenza, e cioè la legittimità della procedura di VIA adottata dal Comune, in contrasto con quanto chiaramente espresso dalla Legge regionale e dal buon senso, e di trarre le doverose conseguenze. In attesa di Vostra risposta, saluto e ringrazio. Dott.ssa Amelia Alberti Presidente Circolo Verbano di Legambiente 19/10/2004
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