ACETATI – ITALPET DI VERBANIA
AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE?
CONTRIBUTO TECNICO ALLA DISCUSSIONE
LA LEGGE SEVESO
E’ una legge dello Stato italiano, pubblicata in prima versione nel 1988 (DL 175/88 o Seveso) e in versione aggiornata e modificata nel 1999 (DL 334/99 o Seveso 2), che "detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente" (DL 334/99, art. 1).
La legge Seveso fu voluta e promossa dal Parlamento europeo, in seguito all’incidente della diossina, avvenuto appunto a Seveso, comune della Brianza, nel 1976, che scosse profondamente la fiducia del mondo occidentale nella sicurezza della tecnologia e, più in generale, nelle "magnifiche sorti e progressive".
La legge prende in considerazione le ipotesi di rischio di incidenti rilevanti (scoppi, incendi, emissioni), che possono verificarsi nei luoghi di lavoro, partendo dal presupposto che essi siano in qualche modo proporzionali al quantitativo di sostanze chimiche pericolose "presenti". Le aziende vengono di conseguenza divise in classi di rischio. Le classi hanno doveri crescenti in funzione della loro pericolosità.
ACETATI E ITALPET, INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE?
Affermazione in senso negativo delle aziende
Acetati e Italpet hanno ripetutamente affermato, anche nel corso delle recenti riunioni presso la Prefettura di Verbania (Commissione per la redazione dei Piani di Emergenza Esterni) di non rientrare nei termini indicati dal DL 334/99, e cioè di non essere "aziende a rischio di incidente rilevante", poiché – a loro dire - i quantitativi massimi di sostanze chimiche pericolose, siano esse tossiche, o esplosive, o infiammabili, o altro, presenti negli stabilimenti, non superano mai i limiti indicati nel decreto.
Se le cose stanno così, allora le aziende sono tenute soltanto alle "misure di sicurezza generali" (art. 5), ma non devono trasmettere alle Autorità la "notifica" (art. 6), né attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 7), né redigere il Rapporto di Sicurezza (art. 8), né predisporre il Piano di Emergenza Interno (art. 11), né tener conto dell’Effetto Domino (art. 12). Le Pubbliche Autorità, da parte loro, non sono in questo caso obbligate a tenere sotto Controllo l’urbanizzazione circostante (art. 14), né a redigere Piani di Emergenza Esterni, di cui informare adeguatamente la popolazione (art. 20) (ovviamente lo possono fare, se le circostanze o la sensibilità individuale lo richiedono).
Contestazione n.1 (Anidride acetica in Acetati)
Come si legge nello Studio di Sicurezza, predisposto da Acetati stessa ai sensi dell’art. 3 del DL 175/88 (Seveso) e depositato in copia nell’ufficio Ambiente del Comune di Verbania, presso l’impianto sono stoccate contemporaneamente fino a 1000 tonnellate di Anidride acetica.
L’Anidride acetica viene classificata nella sua Scheda di sicurezza con la sigla di Rischio R10, che viene attribuita per legge alle "sostanze infiammabili". Il quantitativo, per le sostanze di tipo R10, che la legge Seveso-bis prende in considerazione per classificare un’azienda come "azienda a rischio di incidente rilevante", varia da 5.000 tonnellate (rischio minore) a 50.000 (rischio maggiore) (All. I, Parte 2, c. 7). Se fosse valida la classificazione R10 per l’Anidride acetica, Acetati in effetti non rientrerebbe in alcun modo tra le "aziende a rischio di incidente rilevante" e la sua affermazione sarebbe condivisibile.
Va però fatta una precisazione. L’Anidride acetica è in effetti una sostanza chimica infiammabile, che però ha un’altra, più grave caratteristica: reagisce violentemente e in modo esotermico con acqua, dando come prodotto della reazione Acido acetico.
Che l’Anidride acetica reagisca violentemente e in modo esotermico con acqua, è un fatto che si apprende dai manuali di chimica organica, ma la cosa è stata anche verificata di persona il 2 agosto 1999 dai cittadini di Verbania, in occasione della fuoriuscita della nuvola acida da un serbatoio di stoccaggio di Anidride acetica, in cui era stato versato – per errore umano – un quantitativo di acqua. Proprio in seguito all’incidente della nuvola acida, che tenne impegnati per una notte i Vigili del Fuoco nell’opera di raffreddamento del serbatoio, affinchè non collassasse, la Prefettura decise di predisporre i Piani di Emergenza Esterni al Acetati-Italpet.
Ma, se l’Anidride acetica è una "sostanza che reagisce violentemente con l’acqua", allora le compete sigla di Rischio R14.
Per le sostanze di tipo R14 i quantitativi-limite si abbassano nettamente, scendendo a 100 tonnellate (rischio minore) e a 500 (rischio maggiore) (All. I, Parte 2, c. 10i).
Poiché Acetati dichiara di avere presso di sé fino a 1000 tonnellate di Anidride acetica, l’azienda rientra a tutti gli effetti tra quelle a maggior rischio di incidente rilevante, con le conseguenze che ne derivano e che abbiamo sopra richiamato.
Contestazione n.2 (Depositi di sostanze infiammabili)
Acetati e Italpet sono aziende assolutamente contigue, tanto da avere un ingresso in comune e alcuni servizi pure comuni. Ne scende che i quantitativi di sostanze pericolose andrebbero sommati, come se appartenessero ad un’unica realtà produttiva (in alternativa, tenendo conto dell’effetto domino). Ciò riguarda ad esempio tutte le sostanze infiammabili, liquide e solide, presenti nei due stabilimenti e che potrebbe superare le 5.000 tonnellate.
Rimane da osservare che le aziende Acetati e Italpet da anni hanno richiesto ai Vigili del Fuoco, ma non hanno ancora ottenuto, il Certificato di Prevenzione Incendi. Un certificato non esclude l’incidente, ma il mancato rilascio del certificato stesso può significare quantomeno una remora da parte dei Vigili del Fuoco sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento, della quale corre l’obbligo di preoccuparsi.
Dott.ssa Amelia Alberti
01/10/00