WB01337_.gif (904 byte)PE02071A.gif (2149 byte)ARIA


Grazie alla cortesia di www.reteambiente.it pubblichiamo il seguente aggiornamento normativo

Qualita' dell'aria: le nuove norme

Roma, 20 ottobre 1999
In attuazione della direttiva 96/62/CE, e' stato pubblicato in G.U. del 13 ottobre scorso (n. 241) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 recante norme in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'"aria ambiente".
Come chiarisce lo stesso decreto, per "aria ambiente" si intende "l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro".
Quattro le finalita' del provvedimento (articolo 1):
a) stabilire gli obiettivi della qualita' dell'aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente;
b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria da rendere pubbliche;
d) mantenere la qualita' dell'aria, laddove e' buona e migliorarla negli altri casi.
Tra le disposizioni del provvedimento in esame, e' da segnalare che:
* con Decreto Ambiente e Sanita', saranno stabiliti, per gli inquinanti indicati all'Allegato 1 del provvedimento in esame, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante e le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto, il valore obiettivo per l'ozono ed i relativi requisiti di monitoraggio, valutazione gestione ed informazione;
* entro 12 mesi dall'emanazione del decreto Ambiente e Sanita', di cui al punto precedente, le regioni dovranno effettuare le misure di livelli di inquinanti di cui all'All.1, quando non siano gia' disponibili. Tale indagine ha lo scopo di permettere l'individuazione delle zone del proprio territorio nelle quali i livelli di inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Sa seguito di tale indagine, nelle zone a rischio, le regioni dovranno definire i piani di azione contenti le misure da attuare nel breve periodo. I piani potranno
prevedere misure di controllo, ma anche di sospensione delle attivita' compreso il traffico veicolare;
* entro il gennaio 2000, con decreto Ambiente e Sanita', saranno stabilite le direttive tecniche di cui le regioni dovranno tener conto nell'effettuazione delle suddette misurazioni.
Il provvedimento incide sull'attuale normativa di settore prevedendo, in particolare, la progressiva abrogazione del Dpr 24 maggio 1988, n. 203.
(Francesca Vecchi)