NOTA SINTETICA

 

Si intende dimostrare che a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze

 

ACETATI è azienda "a rischio di incidente rilevante"

 

PREMESSA

Le leggi di riferimento sono la Seveso 1 (DL 175/88) e la Seveso 2 (DL 334/99), entrambe di recepimento di direttive europee. In particolare, la Seveso 2, all’art. 1, "detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente".

La Seveso 2, ancor più chiaramente della Seveso 1, stabilisce che il rischio di incidente rilevante (scoppio, incendio, emissione) è proporzionale alla quantità di sostanza pericolosa giacente nello stabilimento.

La denuncia di Legambiente è limitata alla questione ANIDRIDE ACETICA, per circoscrivere il campo di intervento, ma non esclude altre cause di rischio.

Le informazioni sull’AnAc sono tratte dallo STUDIO DI SICUREZZA predisposto da Acetati s.p.a. ai sensi della legge Seveso 1, art. 3, in copia presso l’ufficio Ecologia del Comune di VB e dalla SCHEDA DI SICUREZZA, compilata da Acetati s.p.a. (ibidem):

L’AnAc è una sostanza liquida, incolore, di odore pungente. Reazioni pericolose: … con acqua (in alcune situazioni sono possibili esplosioni). Indicazione di pericolo: E’ corrosivo e infiammabile. Frasi di rischio: Infiammabile. Provoca ustioni. Sigla di rischio: R 10 – 34. I vapori provocano irritazione agli occhi e alle vie respiratorie.

Quantità di AnAc in Acetati: 1000 tonnellate.

Essendo R 10, i limiti quantitativi per rientrare nella categoria delle aziende a rischio è da 5000 (rischio minore) a 50000 t (rischio maggiore). Quindi Acetati NON SAREBBE AZIENDA A RISCHIO DI INC. RIL..

 

CONTESTAZIONE DI LEGAMBIENTE

L’AnAc non può essere classificata soltanto come R 10 (infiammabile), poiché le compete la classificazione R 14 (reagisce violentemente con acqua). Infatti: Reazioni pericolose: … con acqua (in alcune situazioni sono possibili esplosioni). Mescolare AnAc con acqua può portare al pericolo di esplosione. Un incidente di questo tipo si è verificato nel 1962 nell’azienda allora Rhodiatoce. (L’incidente del 2.8.99 (nuvola acida), che ha richiesto l’intervento per una notte da parte dei VF fu causato dall’introduzione di acqua in un serbatoio di AnAc).

Per le sostanze che reagiscono violentemente con acqua la sigla di rischio è R 14 e i limiti per rientrare nella categoria delle aziende a rischio si abbassano a 100 (rischio minore) e 500 t (rischio maggiore).

In questa ipotesi (R 14), ACETATI SAREBBE AZIENDA A RISCHIO DI INC. RIL. di primo grado.

 

CONSEGUENZE

Essendo azienda a rischio di incidente rilevante di primo grado, Acetati deve:

trasmettere alle Autorità la NOTIFICA (art. 6), attuare il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (art. 6), redigere il RAPPORTO DI SICUREZZA (art. 8), predisporre il PIANO DI EMERGENZA INTERNO (art. 11), tener conto dell’EFFETTO DOMINO (art. 12).

Le Pubbliche Autorità devono:

tenere sotto controllo l’URBANIZZAZIONE CIRCOSTANTE (art. 14), redigere obbligatoriamente il PIANO DI EMERGENZA ESTERNO e INFORMARNE LA POPOLAZIONE IN FORMA SCRITTA (art. 20).

 

DENUNCE

Le informazioni sopra riportate e le conseguenze tratte sono state trasmesse prima alle Autorità Amministrative (3.10.00), poi alla Magistratura (11.10.00 e 7.11.00).