
AL SINDACO DI ARONA
Oggetto:
PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL PRGC DENOMINATO “CENTRO DI SPIRITUALITA’ SANTA MONTAGNA – VILLA PICCO” – OSSERVAZIONI
Il 21.04.04 il Consiglio Comunale di Arona adottava all’unanimità dei presenti (13 su 21) il Piano Particolareggiato di pari oggetto, comportante contemporanea Variante strutturale al PRGC vigente. Gli elaborati dei due strumenti urbanistici sono stati resi pubblici, come previsto dalla LR 56/77, per favorire le Osservazioni degli aventi titolo.
Il progetto previsto dal P. P. adottato, parte integrante di un più vasto Progetto Generale, riguarda la zona del Sacro Monte di Arona, adiacente alla rocca omonima, e che termina con la statua del San Carlone, ed è così articolato (v. pag. 4-5 della Relazione tecnica):
“Nelle immediate vicinanze dell’edificio storico di Villa Picco (edificio dei Frati Cappuccini, sede di ritiri spirituali, ndr) (attualmente in fase di restauro) e in modo tale da costituire con la villa stessa un sistema a corte aperta verso il lago, è prevista la realizzazione di un complesso costituito dalla nuova chiesa dei Frati Minori Cappuccini in diretta connessione con gli spazi del centro congressuale in progetto. L’attenzione progettuale al contesto altamente sensibile e la necessità di sviluppare adeguati spazi liturgici, ricettivi e di servizio (chiesa per 320 posti, sala congressi per 500 posti, auditorium per 130 posti, ristorante per 300 posti, sala espositiva di 400 mq, aule, foyer, bar, ecc.) hanno suggerito una soluzione fortemente integrata con il terreno in cui la chiesa è collocata su un ‘podio’ leggermente emergente da terra costituito dal volume della sala congressi seminterrata. Nella zona absidale è previsto un anfiteatro all’aperto di raccordo con il parco. Conclude il sistema a corte da una parte la villa esistente, dall’altra una manica, con copertura vegetale, costituita dalla sala ristorante e dalla sottostante sala espositiva. Lo spazio della corte è leggermente rialzato per ridurre l’emergenza dei nuovi edifici.” La superficie di nuova edificabilità concessa dalle NTA della Variante è pari a 5.400 mq; la superficie totale prevista come di nuova edificazione sarà di 5.205 mq. L’altezza massima prevista è di 13 m dal piano di campagna per la chiesa; l’altezza media prevista è di 8 m.
Il Circolo Verbano di Legambiente, Associazione di Volontariato con sede in Verbania e con valenza territoriale e iscritti nel VCO e nel Vergante, ha ritenuto opportuno presentare le seguenti Osservazioni nel pubblico interesse.
OSSERVAZIONE N. 1
Il progetto di cui si occupa il P.P. non è stato sottoposto a regolare Fase di Verifica all’interno della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza regionale.
Ad opinione dell’associazione, il progetto di cui trattasi ricade nella tipologia, di cui all’all. B1, n. 18, “… centri residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc …” rientrando quindi tra i “Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica, quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette …”.
Infatti:
1. Il progetto di cui trattasi viene descritto in più parti, come ad es. all’interno della Relazione tecnica del P.P., pag. 1-2, come parte integrante di un più vasto “Progetto Generale di Riqualificazione turistica e ambientale del colle di San Carlo”, il quale, oltre al complesso meglio descritto nei documenti pubblicati, prevede – sia pure in modo generico e non impegnativo né per la tipologia degli edifici né per i tempi di realizzazione - anche la costruzione di un ostello, la costruzione di un convento, la realizzazione di un centro sportivo, il recupero di area verde e delle cappelle del Sacro Monte.
2. Del progetto di cui trattasi si può calcolare – utilizzando la tabella pubblicata all’interno della Relazione tecnica del P.P. a pag. 8 - una volumetria pari a mc 23.990 (ottenuta da noi moltiplicando le singole superfici in mq per le altezze medie in m, e sommandone i risultati parziali, non essendo disponibile direttamente il valore in mc), e quindi apparentemente inferiore di circa mc 1.000 rispetto al valore previsto per l’obbligo di Verifica.
3. La LR 40/98, che definisce gli obblighi e le modalità per le procedure di VIA, all’art. 4 c. 5, stabilisce però che: “Qualora un progetto di cui agli all. A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un’opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA … il progetto complessivo relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari …”.
4. La rimanente parte del progetto generale, di cui il progetto in questione è parte integrante, pur non essendo meglio specificato, comporta la costruzione di opere presumibilmente di volumetria superiore a mc 1000, talché il complesso nel suo insieme sarà dotato di una volumetria complessiva certamente superiore a mc 25.000, e quindi ricadente nella tipologia per cui è obbligatoria la procedura di VIA.
5. Sicuramente quindi il progetto in esame ricade nella tipologia ricordata al punto 3, né sembra che il proponente possa appellarsi all’art. 10 c. 4, valido per un progetto “contenuto nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all’art. 20 c. 5”, non avendo al Relazione di Compatibilità ambientale pubblicata la dignità strutturale di documento sostitutivo di un serio Studio di Impatto Ambientale (v. oltre), né essendosi ritrovata tra i documenti pubblicati la “apposita dichiarazione nella quale (il proponente) certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione”.
Si chiede pertanto che il progetto venga sottoposto a regolare Fase di Verifica all’interno della Procedura di VIA, a pena di nullità degli atti.
OSSERVAZIONE N. 2
La Relazione di Compatibilità ambientale ex art. 20 LR 40/98 è inadeguata.
Per quanto riguarda la stesura dell’analisi di compatibilità ambientale, si fa riferimento alla LR citata e alla Circolare del Presidente della GR del 13.01.03 (BUR n. 4 del 23.01.03), che specifica con ampiezza e precisione i contenuti minimi per la stesura di una Relazione adeguata. Ebbene, rileviamo che il numero delle pagine che la richiamata circolare dedica ad elencare e brevemente esplicitare i contenuti minimi della Relazione (sette) è esattamente lo stesso utilizzato dai progettisti per descrivere nei particolari, con tutti gli approfondimenti del caso, gli eventuali impatti ambientali relativi alla realizzazione del progetto in esame e le modalità previste per la loro mitigazione. Né si venga a parlare di straordinaria abilità di sintesi! Eppure si tratta di progetto che si prevede di realizzare almeno 25.000 metri cubi di costruito nuovo in zona ad elevata valenza ambientale, affacciata sul lago Maggiore e carica di Storia, tanto da essere sottoposta a vincolo paesaggistico esplicito della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte con decreto ex L 1497/39 del 31.07.69, mentre tutti gli edifici di proprietà dei Frati Minori Cappuccini sono soggetti a vincolo ex D. Lgs 490/99 e Villa Picco è segnalata nel PRGC come edificio di interesse ex art. 24 della LR 56/77! Si osserva anche che la Relazione non offre nessuna possibilità di valutazione dello stato dei luoghi a chi non li conosca personalmente, non essendo allegata nessuna immagine fotografica adeguata, né alcun fotomontaggio con visualizzazione virtuale degli inserimenti di tipo moderno all’interno di un paesaggio che ripercorre quattrocento anni di storia.
Si chiede che la Relazione di Compatibilità ambientale venga respinta, essendo del tutto inadeguata a valutare con la necessaria dovizia di argomentazioni i pro/contro al progetto che verrà realizzato in uno dei punti panoramici più importanti del lago Maggiore, sede di memorie storiche e architettoniche che l’hanno reso famoso nel mondo.
Si chiede che questa Relazione di Compatibilità ambientale non venga di conseguenza considerata sostitutiva di procedura di VIA, come già sottolineato nell’Osservazione n. 1.
Si auspica che il Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte e la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali del Piemonte intervengano drasticamente contro questo progetto e contro le sue benevole autovalutazioni.
OSSERVAZIONE N. 3
Gli edifici proposti non sono pertinenti al luogo.
Si ritiene che il complesso edilizio proposto, apprezzabile in sé, sia dotato di un’immagine architettonica troppo conflittuale con le caratteristiche architettoniche di Villa Picco e degli altri edifici della rocca, e troppo visibile da troppi punti di visuale. Per quanto riguarda le caratteristiche architettoniche, e a prescindere dalla decisione in sé di modificare l’uso vigente del suolo, si sarebbe meglio apprezzato un’edilizia che si inserisse con gli andamenti del suolo a monte della villa, recuperando il principio dei terrazzamenti come elemento di riferimento, nonché della copertura vegetale come dominante materiale. E’ certamente opportuno evitare emergenze verso valle che vadano a contrapporsi con la testata della Villa Picco, modificando in modo radicale la visione dei luoghi, così come si è radicata nei secoli.
Si chiede di respingere il progetto proposto e di indire un concorso di valenza internazionale, sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali, se perdura la ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire sulla zona del Sacro Monte. Senza nulla togliere alla professionalità dei progettisti scelti dalle parti, ci sentiremmo meglio rassicurati da un confronto culturale di ben altre dimensioni.
OSSERVAZIONE N. 3
E’ del tutto assente un Piano Finanziario dell’operazione.
Per quanto possa non essere obbligatorio presentare un Piano Finanziario, ci capita sempre più spesso di trovarlo nei progetti urbanistici che ci capita di osservare. E’ uno strumento di analisi comunque interessante per capire l’onerosità dell’operazione e i rischi che corre l’impresa, e con essa il territorio tutto. Utile anche, il Piano Finanziario, per comprendere se la convenzione che verrà stipulata con l’Amministrazione Comunale sia adeguata da un punto di vista economico (e lo scambio tra le parti non può riguardare, in questo caso, soltanto gli usuali oneri di urbanizzazione, perché ben di più e di più grande valore è pronta a concedere l’Amministrazione, che non sia la trasformazione di un suolo qualunque). Naturalmente ci riferiamo al Piano Finanziario del Progetto Generale.
Si chiede che venga prodotto il Piano Finanziario dell’operazione complessiva.
OSSERVAZIONE N. 4
Gli scopi della realizzazione configgono con la storia dei luoghi.
Molto frequentemente nel corso dei secoli gli usi del suolo si sono sovrapposti in modi anche traumatici l’uno sull’altro, cancellando per sempre le memorie retrostanti. Gli scavi archeologici sono la testimonianza perenne di ciò. Avviene però che, per qualche motivo, alcuni luoghi antropizzati conservino nei secoli una loro destinazione specifica, soprattutto quando sono posti in posizione geografica dominante. Questo è il caso del Sacro Monte di Arona, dal diciassettesimo secolo dedicato espressamente a finalità di culto devozionale, come voluto e promosso da San Carlo Borromeo, cui è dedicato il monumento più noto, anche se certamente di rilevanza artistica modesta. Appare oggi laicamente blasfema la finalità indicata dal proponente (la Provincia di Alessandria dei Frati Minori Cappuccini) di valorizzare “una zona di grande interesse ambientale e tradizione storica” (non religiosa??), aprendo “alla cittadinanza ed a tutti gli interessati un polmone di verde ed attrezzature sportive e congressuali, non altrimenti disponibili, importanti per l’intera zona del lago, a pochi passi dal centro della città di Arona, oltre che per la promozione culturale e turistica di cui la città stessa potrebbe usufruire” (dalla DCC di adozione della Variante citata in oggetto). Francamente non ci capacitiamo del motivo per cui i Frati Cappuccini investano capitali ingenti di denaro in terreni di loro proprietà, per favorire lo sviluppo turistico e congressuale della città di Arona, seppure forti anche di un “consistente finanziamento da parte della Regione Piemonte in base alla LR 4/2000 in materia di turismo” (idem). Non conosciamo l’entità del capitale investito, né la consistenza del finanziamento regionale di supporto, ma siamo comunque certi che la Provincia dei Frati Cappuccini non è ancora diventata un’agenzia immobiliare alla ricerca del migliore e più remunerativo investimento per i suoi fondi finanziari. Il “poverello di Assisi” ne prenderebbe, sicuramente, le distanze.
Si chiede ai 13 Consiglieri Comunali che hanno adottato il Piano Particolareggiato, di ripensare totalmente al progetto proposto, rinunciando ad assumersi la responsabilità storica di porre un’ipoteca paesaggistica di queste dimensioni su un territorio tanto carico di significati., per finalità tanto banali, realizzabili altrettanto bene su territori di minore valenza storica e ambientale. I secoli futuri gliene saranno grati.
Dott.ssa Amelia Alberti
Presidente Circolo Verbano di Legambiente
20/07/2004