IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA
i Comuni decidono vita e morte delle antenne (fonte: www.reteambiente.it )

(Nella foto: antenne radio-base a Verbania)
Milano, 20 giugno 2001
I Comuni sono titolari di un autonomo potere in materia di localizzazione
delle antenne per la telecomunicazione. E possono legittimamente consentire
l'installazione degli impianti solo in determinate zone.
E' quanto ha affermato il TAR di Milano con due sentenze del 25 maggio (n.
4015 e 4016), rigettando i ricorsi proposti da due note societa' di
telefonia mobile contro il Comune di Cinisello Balsamo, per l'annullamento
dei provvedimenti di diniego di concessione edilizia relativi
all'installazione di antenne radio.
Per contestare le argomentazioni dei ricorrenti - fondate sull'incompetenza
del Comune a disciplinare la materia - il TAR lombardo si e' richiamato al
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (recante il "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali"), che espressamente riconoscono il
Comune come l'Ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo (articolo 3, comma 2) e gli
attribuiscono ampio potere regolamentare per la tutela dei propri interessi
(articolo 7).
E nella generale tutela del territorio - ha sottolineato il TAR - ben
rientra il potere di regolamentare l'ubicazione e l'installazione degli
impianti di radiotrasmissione. Una potesta' regolamentare - a parere del
Giudice amministrativo - che non va dunque ricondotta nell'ambito della
disciplina urbanistica ed edilizia, ma che gode di vita autonoma. Fatto
confermato - secondo il TAR - anche dall'articolo 13 della legge 241/1990,
che non prevede la partecipazione di altri soggetti nel procedimento di
emanazione - da parte della P.A. - di atti normativi e di carattere
generale (cosa che invece accade in caso di adozione di regolamenti
edilizi).
E a parere del TAR il diniego di concessione del Comune e' in perfetta
linea anche con le altre norme del sistema - quali il Dm 381/1998
("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana") e relative linee-guida
ministeriali - che attribuiscono al Sindaco, tramite l'espressione di un
atto di assenso, un controllo sull'installazione degli impianti di
trasmissione.
Con le sentenze anti-elettrosmog, il Tribunale amministrativo ha da ultimo
riaffermato la necessita' di un esplicito provvedimento amministrativo per
l'ubicazione degli impianti, non essendo sufficiente - come ormai
riconosciuto dalla corrente giurisprudenza amministrativa - la denuncia di
inizio attivita'.
(Vincenzo Dragani)
Per approfondimenti e' possibile consultare nello spazio ALTRI TEMI -
Elettrosmog:
in Normativa vigente
"Decreto 10 settembre 1998, n. 381";
in Documentazione complementare
"Sentenza TAR Milano 25 maggio 2001, n. 4016 (richiesta di autorizzazione
edilizia - diniego - contrasto con regolamento comunale localizzazione
impianti)";
"Sentenza TAR Milano 25 maggio 2001, n. 4015 (adozione regolamento comunale
localizzazione stazioni radio-base)"