Oggi 1 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Torino IV Sezione Penale in persona dei Magistrati dr. Stazzuso Presidente, dr. Russo Consigliere Relatore & dr.ssa Fenoglio Consigliere ha pronunciato la sentenza d’appello nella vicenda Acetati Scarichi a Lago che in primo grado aveva visto pronuncia di sentenza di condanna da parte del Tribunale di Verbania, giusta allegato dispositivo. La decisione dei giudici d’appello, seppure in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio della Procura Verbanese la quale, in persona del Sostituto Fabrizio Argentieri, ha sostenuto l’accusa anche a Torino. Difatti, pur assolvendo gl’imputati dalla contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 CP), ha mantenuto la condanna per Bellingeri Gianfranco, Brombini Fulvio & Colombo Roberto per la contravvenzione di cui all’art. 59 D. Lgs. n. 152/99, pronunciando per la medesima imputazione proscioglimento degli amministratori di Acetati (Ghisolfi Vittorio, Ghisolfi Marco & Bolcheni Giovanni) per intervenuta prescrizione. Con ciò è stato confermato anche in appello lo scarico a lago, da parte di Acetati, di reflui contenenti anche aldeide formica in concentrazione superiore a quanto previsto dalla legge, in quanto l’apparente rispetto delle tabelle era conseguito attraverso illegittima diluizione del refluo. Ad iniziativa della Parte Civile Legambiente Circolo Verbano (assistita nel grado d’appello dall’avv. Alberto Zanetta di Arona) è stato prodotto la nuova classificazione dell’Aldeide Formica o Formaldeide da parte di IARC con la quale la sostanza in parola è stata collocata in Classe 1 (sostanza cancerogena per l’uomo). La produzione documentale in parola è stata altresì accompagnata da ulteriore documentazione tecnica in conferma dell’esposto di Legambiente originante il presente procedimento.

La Presidente del Circolo Verbano di Legambiente esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che si accompagna all’ancora più grande soddisfazione perché nel frattempo Acetati, a motivo delle iniziative di Legambiente e del presente procedimento, ha dovuto dotarsi di nuovo impianto di depurazione atto al rispetto delle più restrittive prescrizioni ambientali imposte dalla Provincia del VCO nella nuova autorizzazione allo scarico.

Dott.ssa Amelia Alberti

Presidente Circolo Verbano di Legambiente

01/12/2005


CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione IV Penale Udienza dell'1/12/2005

DISPOSITIVO della sentenza da unire agli atti del procedimento penale n. 972/05

contro

GHISOLFI Vittorio, GHISOLFI Marco, BOLCHENI Giovanni, BROMBINI Fulvio, BELLINGERI Gianfranco e COLOMBO Roberto;

appellanti

con le parti civili STATO-MINISTERO dell'AMBIENTE, PROVINCIA di NOVARA,
PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA, Comuni di
VERBANIA,BAVENO,BELGIRATE,GHIFFA,LAVENO MOMBELLO, Commissariato Italiano
per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca;
avverso la sentenza del TRIBUNALE di VERBANIA in data 10/3/2004 (dep. il 13/10/2004);

LA CORTE

Visti gli artt. 593 e 605 c.p.p; in parziale riforma dell'appellata sentenza;

respinta l'istanza di sospensione ex art. 600 c.p.p. dell'esecuzione della condanna al pagamento delle somme liquidate in primo grado a titolo di provvisionale; respinte le domande di oblazione;

respinte le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'ari. 59 comma I ,in relazione all'art.54 D.L.G.S. n. 152/99, nonché dell'ari. 18 comma VI legge 349/86 ;

assolve ex art. 530 c.p.p. tutti gli imputati appellanti dal reato di cui al capo F) (art. 674 c.p.) perché il fatto non sussiste;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Ghisolfi Vittorio, Ghisolfi Marco e Bolcheni Giovanni in ordine ai reati loro ascritti ai capi A-B e D per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

ridetermina e riduce la pena inflitta a Bellingeri Gianfranco , Brombini Fulvio, Colombo Roberto per i residui reati di cui ai capi A-B e D ,già uniti dalla continuazione e con le attenuanti generiche già concesse, come segue:

per Bellingeri Gianfranco mesi cinque di arresto ed € 3.000,00= di ammenda, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria di € 15.000,06= (€ 100,00= al giorno) e così complessivamente € 18.000,00;

per Brombini Fulvio mesi quattro di arresto ed € 2.500,00=£sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria di € 12.000,00= (€ 100,00= al giorno) e così complessivamente € 14.500,00=; per Colombo Roberto mesi uno di arresto ed € 1.800,00= di ammenda, sostituita la pena detentiva con quella pecuniali di € 3.000,00= (€ 100,00= al giorno) e così complessivamente € 4.800,00= ; concede ai predetti il beneficio della non menzione della condanna ed elimina il già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena; conferma nel resto le statuizioni penali della sentenza impugnata; in parziale riforma dell'appellata sentenza nelle sue statuizioni civili;

avuto riguardo all'eccepita irritualità delle costituzioni delle parti civili, in parziale difformità delle ordinanze dibattimentali 11/6/2003 e 3/2/2004;

riconosciuta in relazione al danno ambientale la legittimazione ad agire, oltre che allo Stato-Ministero dell'Ambiente, anche agli enti territoriali appellanti Provincia di Novara, Provincia V.C.O., comuni di Baveno,Belgirate, Ghiffa, Laveno Mombello e Verbania, nonché all'appellante Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca; nonché alle suddette parti civili , esclusa la Provincia V.C.O., relativamente anche al danno da lesione dei diritti alla personalità;

visto gli artt. 539 e 578 cpp;

condanna Ghisolfi Vittorio, Ghisolfi Marco, Bolcheni Giovanni, Bellingeri Gianfranco, Brombini Fulvio e Colombo Roberto, in via solidale, al risarcimento dei danni ambientali all'appellante Provincia V.C.O. e alle altre suindicate parti civili appellanti il risarcimento del danno ambientale e

da lesione ai diritti della personalità in favore delle costituite parti civili appellanti sopraindicate

rimettendole avanti il Giudice Civile per la liquidazione definitiva di detti danni;

visto l'art. 539 comma II c.p.p.;

condanna Ghisolfi Vittorio, Ghisolfi Marco, Bolcheni Giovanni, Bellingeri Gianfranco, Brombini

Fulvio e Colombo Roberto al pagamento ,in via tra loro solidale, di provvisionali immediatamente

esecutive in favore delle seguenti parti civili come segue:

allo Stato-Ministero dell'Ambiente nella misura di € 500.000,00= (comprensiva della già liquidata

provvisionale di € 400.000,00=);

alla Provincia V.C.O., in aggiunta alla già concessa provvisionale per il danno da lesioni da diritti

della personalità, anche una provvisionale per danni all'ambiente nella misura di € 100.000,00=

(contornila);

alla Provincia di Novara nella misura di € 50.000,00= (cinquantamila);

ai comuni di Baveno, Belgirate, Ghiffa e Laveno Mombello nella misura di € 40.000,00=

(quarantamila) ciascuno;

al comune di Verbania nella misura di 150.000,00= (centocinquantamila);

alla parte civile appellante Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca

una provvisionale nella misura di € 30.000,00=;

condanna gli imputati Ghisolfi Vittorio, Ghisolfi Marco , Bolcheni Giovanni, Bellingeri Gianfranco,

Brombini Fulvio e Colombo Roberto, in via tra loro solidale, a rifondere alle parti civili Provincia

V.C.O. (in relazione all'accoglimento del suo appello in punto risarcibilità del danno ambientale) e

Provincia di Novara, comuni di Baveno, Belgirate, Ghiffa, Laveno Mombello , Verbania,

Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla Pesca le spese del primo e secondo

grado di giudizio, liquidate come segue:

per il Ministero dell'Ambiente nella misura di € 8.600,00= per il presente grado di giudizio;

per i comuni suindicati nella misura di € 16.158,29=,oltre accessori di legge, per il giudizio di

primo grado e anche per la provincia V.C.O. di € 19.166,00= ,oltre accessori, per il secondo grado;

per la Provincia di Novara nella misura di € 5.458,40= ,oltre accessori, per il giudizio di primo

grado e di € 5.394,00=,oltre accessori, per il giudizio di secondo grado;

per il Commissariato Italiano per la Convenzione Italo-Svizzera sulla Pesca nella misura di €

4.500,00=, oltre accessori, per entrambi i gradi di giudizio;

per il Circolo Verbano della Lega Ambiente nella misura di € 3.962,25=, oltre accessori di legge,

per il presente grado di giudizio;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

assegna il termine di gg. sessanta per il deposito della sentenza.

Così deciso dalla IV Sezione Penale della Corte d'Appello, 1'1/12/2005 .

fl Presidente Dr. Giuseppe STRAZZUSO