
ALL'ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA FAUNA
E p.c. ai SIGG. CONSIGLIERI PROVINCIALI
In occasione della riedizione del PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE (in seguito PFVP), le sottoscritte Associazioni Ambientaliste, facendo seguito all’incontro del 16 novembre scorso, ritengono di far pervenire la seguente nota.
Il PFVP è previsto dall'art. 10 c.7 della L 157/92, come ripreso dall'art. 6 della LR 70/96. I PFVP delle singole Province sono poi coordinati a livello regionale dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, mediante il quale (art. 5, c.1) "il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata ... al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio". Concordiamo quindi con Voi sull'opportunità che il PFVP in gestazione, secondo le indicazioni di legge, si occupi di pianificare compiutamente il territorio per quanto riguarda tutte le varie specie animali e vegetali presenti, che ne costituiscono la ricchezza in termini di biodiversità*. Soltanto all'interno di una pianificazione così intesa sarà possibile organizzare una regolamentazione davvero scientifica del prelievo venatorio.
* Ci piace rilevare che il Ddl regionale 22 aprile 2004 (Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali ecc.) al c. 10 dell’art. 6 prevede che "… I piani … faunistico-venatori … possono assumere gli effetti e l’efficacia dei piani di gestione, qualora predisposti, per quanto riguarda gli ambiti individuati come SIC e ZPS, ovvero ZSC, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 …"
Naturalmente il PFVP, come tutti i Piani, sarà da assoggettare all'art. 20 della LR 40/98, per quanto riguarda la specifica Relazione di Compatibilità Ambientale, che tanto ci preme, essendo in stretto rapporto con i nostri fini statutari.
Il territorio del VCO comprende numerose aree della serie Natura 2000 (SIC e/o ZPS), particolarmente importanti per i loro riconosciuti pregi in termini di biodiversità. In queste aree la caccia è tuttora ammessa, purché si dimostri che l'attività venatoria non incida in nessun modo e in nessun momento con i motivi che hanno inserito tali zone nell'elenco delle aree di importanza comunitaria. A tal fine la legislazione regionale prevede che, limitatamente a quelle aree SIC e/o ZPS in cui la caccia sia consentita, sia stesa la Relazione per la Valutazione di Incidenza, secondo il dettato dell'All. B al Regolamento regionale 16.11.01, n. 16/R, recante "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza". Resta fermo che, se l'analisi scientifica dei dati relativi a dette aree non riesca a dimostrare che la caccia non interferisce con i valori naturalistici specifici dei luoghi, la caccia non dovrà essere colà ammessa.
Per quanto riguarda le Oasi di protezione, ci preme sottolineare quanto segue.
La L 157/92 all'art. 10, c. 8, afferma che "I Piani faunistico-venatori ... comprendono: le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica ...". Da ciò si evince che l'istituzione di dette Oasi debba essere contestuale all’approvazione del PFVP, e non successiva o antecedente mediante Delibera di Giunta o altro provvedimento amministrativo. Quanto sopra è strettamente legato alle differenze sostanziali, in termini di partecipazione, degli iter di approvazione dell’uno o l’altro strumento.
L'art. 9 della LR 70/96 al c. 1 definisce Oasi di protezione "le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole". Nel c. 2 si dice inoltre che "l'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia ... per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione", mentre il c. 3 specifica che "l'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti ..." e che "nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al c. 1". Come associazioni ambientaliste ci stiamo confrontando al nostro interno e con esperti sul significato pratico da dare alle definizioni riportate. Ci interessa conoscerne la Vostra interpretazione.
Infine Vi ricordiamo che la legislazione vigente prevede che non siano cacciabili per dieci anni le aree percorse da incendi. Ci aspettiamo che ne teniate conto.
Restando in attesa di concordare un incontro di approfondimento, salutiamo
Italo Orsi, presidente ITALIA NOSTRA VCO
Cristina D’Amico, presidente LAV VCO
Amelia Alberti, presidente LEGAMBIENTE CIRCOLO VERBANO
Enrica Carabelli, presidente WWF VCO
08/12/2004